AVEZZANO. E’ arrivata come una doccia gelata, nei giorni scorsi, la notizia della vendita del Centro fieristico di Avezzano, disposta dall’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP).
Il Comune di Avezzano aveva cercato di porre rimedio ad una decisione arrivata, per stessa ammissione dell’amministrazione Di Pangrazio, senza una preventiva consultazione con il Comune di Avezzano socio dell’ ARAP, accusando la Regione di aver tagliato fuori il Comune di Avezzano da questa deleteria decisione.
I vertici di ARAP avevano dunque prontamente risposto che così non era poichè avevano preventivamente messo a conoscenza il Comune di Avezzano della situazione finanziaria in cui versava l’Ente Fiera ed accusando quindi il Comune di Avezzano di “non leggere le carte”.
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A quel punto, l’amministrazione Di Pangrazio aveva risposto, per voce del vicesindaco Domenico Di Berardino che sostituisce il sindaco sospeso Di Pangrazio, che l’ARAP aveva mentito.
A tali, gravi accuse arriva la dura replica a firma congiunta dell’Avv. Morgante e del Dott. Savini, rispettivamente Direttore Generale e Presidente di ARAP.
“L’intera missiva” – inviata dal Comune di Avezzano ad ARAP per richiedere un incontro dopo la decisione ormai presa della vendita del Centro Fieristico – “appare viziata da una sorprendente confusione normativa, probabilmente dettata da una non conoscenza della natura giuridica dell’ARAP, delle sue prerogative e delle finalità istituzionali dello stesso”.
Inizia così la replica dei vertici ARAP al Comune di Avezzano.
“L’ ARAP infatti è un Ente Pubblico Economico e come tale non è ente partecipato. ” La differenza tra i due istituti giuridici – proseguono Morgante e Savini – “non appare chiara ai sottoscrittori della lettera” inviata dal Comune di Avezzano.
“Appaiono pertanto incomprensibili, in quanto radicalmente inconsistenti dal punto di vista giuridico, le considerazioni contenute nella vostra nota. In particolare, non essendo ARAP una società partecipata, non si applica la disciplina da voi richiamata di cui al DLgs n. 118/2011 e DLgs 175/2016, così come non si applica l’Art. 42 del TUEL e non ha motivo di esistere in radice il presunto e superficiale riferimento a ipotesi di “potenziale illegittimità.”
“Da ultimo, l’esternazione di dati e fatti giuridicamente inconsistenti e suggestioni di diverse scelte possibili sul centro fieristico di Avezzano, turbano l’attuale percorso di evidenza pubblica intrapreso e ancora aperto, obbligando questa Azienda regionale a valutare, da un lato, eventuali danni patrimoniali che dovessero conseguire da una non serena e corretta procedura di gara, dall’altro la possibile attivazione di rimedi consentiti dalla normativa” concludono i vertici di ARAP.