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Reddito di emergenza: domande online sul sito dell’Inps fino al 30 aprile

Antonella ValentebyAntonella Valente
9 Aprile 2021
in Economia
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L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto Sostegni ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il beneficio sarà riconosciuto – a domanda – ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

Leggi anche: Covid, Ema: “I benefici di AstraZeneca superano i rischi”. In Italia raccomandato per gli over 60

A chi spetta il Reddito di emergenza:

– ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti;

– a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro (comma 2). La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

 I requisiti

In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto sostegni, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

  • il richiedente il Reddito di emergenza deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Leggi anche: Concorso ATA terza fascia 2021: istanze online fino al 22 aprile

I requisiti di compatibilità

Il Reddito di emergenza non è compatibile:

  • con le indennità Covid-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Il decreto Sostegni ha previsto, solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

  • il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

I requisiti di compatibilità

Per il diritto al Rem è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:

  • di una delle indennità Covid-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda, che potrà avvenire esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 e potrà essere trasmessa attraverso i seguenti canali:

  •    il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  •  gli Istituti di patronato;

Per ulteriori informazioni o per appuntamenti è possibile contattare il Patronato INAPA in Via S.Donatoni 56 ad Avezzano al numero 0863-26282 o all’indirizzo info.confartigianatoavezzano@gmail.com.

Leggi anche: Turismo del vaccino in Serbia: basta compilare un modulo per avere il proprio

Tags: domandeevidenzainpsreddito di emergenzaremsito

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Antonella Valente

Antonella Valente

Laureata in Giurisprudenza e Giornalista Pubblicista dal 2018, nel 2019 si abilita alla professione di Avvocato

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