Entra in vigore oggi l’obbligo di esibire il green pass base nei centri estetici, dal parrucchiere e dal barbiere. Fino al 31 marzo 2022, quindi, così come previsto dal decreto entrato in vigore il 7 gennaio scorso, non solo i lavoratori ma anche i clienti dei negozi previsti dalla norma dovranno esibire la certificazione verde. Dal 1 febbraio, invece, il green pass base servirà anche per accedere ai servizi bancari e finanziari, ai negozi e ai centri commerciali, agli uffici pubblici (Comuni, Province, Regioni) e ai servizi pubblici, ad esempio l’Inps e le Poste.
Non troppo lunga, invece, sarebbe la lista dei negozi ed attività dove invece si potrà entrare senza l’esibizione del green pass. L’elenco, infatti, sarà approvato nelle prossime ore dal Governo in un nuovo Dpcm. Supermercati e farmacie, oltre che ottici e negozi per acquisto di pellet o legna per il riscaldamento, saranno probabilmente gli esercizi esclusi dall’esibizione della certificazione verde. In aggiunta anche le attività di acquisto all’aperto, come mercati o distributori di benzina. Potrebbe invere servire il green pass per andare dal tabbaccaio. Dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, inoltre, sarà in vigore l’obbligo per tutti gli over 50 di esibire il super green pass (ottenibile solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19) per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici sia privati.
Leggi anche: Sanità: da oggi on line il nuovo Cup unico telematico
Sanzioni
I clienti privi di certificazione possono incorrere in una sanzione da 400 a 1000 euro, così come il titolare che non abbia effettuato il controllo o che abbia comunque consentito l’ingresso ai clienti sprovvisti della certificazione verde base. Inoltre, per il lavoratore sprovvisto di green pass è prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass stesso.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza certificazione, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. L’obbligo del green pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
Leggi anche: Maltempo, torna il freddo con possibili nevicate ad alta quota