Che cos’è il modello dichiarazione iva e chi deve presentarlo
La dichiarazione IVA è il modello dichiarativo mediante il quale i soggetti passivi IVA comunicano all’Agenzia delle Entrate le diverse operazioni effettuate nel corso dell’anno d’imposta che hanno un impatto ai fini IVA.
Il documento serve anche per effettuare determinate opzioni, ad esempio per beneficiare di regimi semplificati ai fini della determinazione dell’IVA dovuta.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica) ovvero attività artistiche o professionali (anche in forma associata), titolari di partita IVA.
Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale IVA i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario, gli eredi, il curatore fallimentare, le società incorporanti, le società beneficiarie in caso di scissione.
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Rimangono, invece, esclusi dalla presentazione del modello determinati soggetti, che ancorché titolari di partita IVA, non sono tenuti, per disposizione normativa, all’adempimento, quali ad esempio i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti forfetari e minimi.
Quando e come deve essere presentato
La dichiarazione IVA deve essere presentata, annualmente in via telematica all’Agenzia delle Entrate ovvero direttamente tramite un intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno avendo riferimento all’anno d’imposta precedente (quindi, ad esempio, la dichiarazione IVA riferita all’anno d’imposta 2020 andrà presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2021).
Profili sanzionatori
Le dichiarazioni IVA presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (da euro 250,00 a euro 2.000), a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso.
Nel caso in cui dalla dichiarazione IVA risulti un’imposta non versata, si rende applicabile la sanzione stabilita per l’omesso versamento (pari al 30% dell’imposta non versata). Anche per tale infrazione si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso.
Le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
In tal caso, si applica la sanzione:
– dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250,00, in presenza di debito d’imposta
– da euro 250,00 a euro 2.000,00 se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta.
Per l’anno d’imposta 2020 sono stati approvati, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 Prot. n.13095, i modelli di Dichiarazione IVA 2021.
Principali novità 2021
Di seguito si riepilogano le principali novità del modello IVA 2021 (periodo d’imposta 2020) approvate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 Prot. n.13095, che interessano le seguenti parti del modello:
- rigo VA10 – riservato ai soggetti colpiti da eventi eccezionali, nella tabella “Eventi eccezionali”;
- rigo VA16 (di nuova istituzione) – riservato a tutti i soggetti che hanno potuto beneficiare della sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19;
- rigo VE33 – ricomprende le altre operazioni esenti;
- rigo VF16, nel campo 2 – relativo agli acquisti esenti e le importazioni non soggette all’imposta;
- rigo VF30 – riservato al metodo utilizzato per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione;
- rigo VF34 – relativo all’indicazione dei dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione;
- QUADRO VI riservato al riepilogo dei dati contenuti delle Dichiarazioni di Intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali;
- rigo VQ1 – relativo ai “versamenti sospesi per eventi eccezionali”;
- rigo VL41 (di nuova istituzione) – relativo all’IVA periodica;
- rigo VO16 – riservato ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi ai sensi dell’art.7 octies del DPR 633/72 verso soggetti passivi stabiliti in altri Paesi delle UE;
- rigo VO26 – riguardante la tenuta dei registri IVA per le imprese minori.
Ma vediamo più nel dettaglio in cosa consistono.
Nel rigo VA10, riservato ai soggetti colpiti da eventi eccezionali, nella tabella “Eventi eccezionali”: | è stato eliminato il codice 2 riguardante “I soggetti residenti nei comuni colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2016”; è stato rinumerato inoltre il codice 3 riguardante “I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali” con il codice 15. |
Il rigo VA16, di nuova istituzione, è riservato a tutti i soggetti che hanno potuto beneficiare della sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19: | nella casella 1 deve essere riportato il codice desunto dalla tabella “Versamenti sospesi COVID 19” che è presente nell’Appendice delle Istruzioni Ministeriali del Modello. Il medesimo codice fa riferimento alle diverse disposizioni normative che hanno sospeso i versamenti in seguito all’emergenza sanitaria;nella casella 2 deve essere indicato l’importo dei versamenti sospesi. |
Nel rigo VE33, che ricomprende le altre operazioni esenti: | è stata eliminata la dicitura “(art. 10)”; in tale rigo, come precisato nelle Istruzioni, devono essere ricomprese anche le nuove operazioni esenti da IVA introdotte dal DL 34/2020 art. 124, riguardanti le cessioni di prodotti sanitari necessari a far fronte all’emergenza da COVID 19. |
Nel rigo VF16, nel campo 2, nel quale vanno riportati gli acquisti esenti e le importazioni non soggette all’imposta: | è stata eliminata la dicitura “(art. 10)”; devono essere ricompresi gli acquisti di prodotti sanitari da emergenza COVID 19. |
Nel rigo VF30, riguardante il metodo utilizzato per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, è stata aggiunta la casella “oleoturismo”: | tale casella deve essere barrata per i soggetti che esercitano l’attività oleoturistica in virtù della L.160/2019; ai fini IVA, il regime forfetario in esame consiste nell’applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell’IVA applicata sulle operazioni attive. I soggetti che intendono esercitare l’attività oleoturistica devono esercitare l’opzione per tale regime nel quadro VO, rigo VO36. |
Nel rigo VF34, nel quale vengono indicati i dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione, è stato creato il nuovo campo 9 “Operazioni esenti art.124 DL 34/2020”. In tale campo devono essere riportate: | le operazioni ad aliquota zero, che si considerano operazioni esenti ma con diritto alla detrazione e che non influenzano, di fatto, la determinazione del pro – rata, vanno aggiunte, nel calcolo, alle operazioni imponibili. |
Il QUADRO VI | è stato eliminato come previsto dell’art. 12-septies del DL 34/2019, nel quale dovevano essere riepilogati i dati contenuti delle Dichiarazioni di Intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali. |
Nel rigo VQ1 è stata aggiunta la colonna 7 “versamenti sospesi per eventi eccezionali”: | in tale rigo deve essere riportato l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta indicato in colonna 1 e versata a seguito della sospensione per eventi eccezionali;i versamenti da riportare in tale rigo devono essere compresi nel periodo fra il giorno successivo alla presentazione della Dichiarazione relativa all’anno 2019 e la data di presentazione della Dichiarazione del periodo d’imposta 2020.Come precisato nelle Istruzioni Ministeriali, il quadro VQ viene utilizzato per indicare l’eventuale credito maturato in seguito ai versamenti IVA periodici non spontanei effettuati in seguito al ricevimento e successivo pagamento di cartelle o avvisi bonari relativi ad anni precedenti all’anno 2020 ossia per gli anni 2018 e 2019. |
Nel rigo VL41 di nuova istituzione: | nel campo 1 deve essere indicata la differenza, solo se positiva, fra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata;nel campo 2 la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata, entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33. |
Nel nuovo rigo VO16 evidenziamo che: | in seguito al recepimento della direttiva 2017/2455/UE, i soggetti che effettuano prestazioni di servizi ai sensi dell’art.7 octies del DPR 633/72 verso soggetti passivi stabiliti in altri Paesi delle UE possono optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese nel quale è domiciliato il committente;in tale rigo il contribuente individua lo stato membro al quale è destinato il servizio prestato. |
Nel rigo VO26, riguardante la tenuta dei registri IVA per le imprese minori ai sensi dell’art.18 c.5 del DPR 600/73 | è stata inserita la casella revoca, essendo decorso il primo triennio di applicazione della disciplina. |
Esempi grafici delle parti interessate dalle novità di quest’anno.
rigo VA10
rigo VA16
rigo VF30
rigo VF34
rigo VQ1
rigo VL41
rigo VO16
A cura di Nunzia Bruno, Dottore Commercialista – Revisore Legale, e Patrizia Davino, Dottore Commercialista -Revisore Legale