ONERI DEDUCIBILI
Si avvicina l’avvio della campagna fiscale 2021 per i contribuenti che sono tenuti alla presentazione del 730/21 e della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2020.
Si è già parlato degli oneri che danno un risparmio di imposta in un precedente articolo soffermandosi in particolare sugli oneri detraibili. Tratteremo ora degli oneri deducibili cioè le deduzioni costituite da una serie di spese, specificatamente individuate, che il contribuente può sottrarre all’ammontare del proprio reddito, con la conseguente possibilità di calcolare le imposte su un reddito minore.
Sono oneri deducibili quindi, o in maniera colloquiale “spese deducibili”, tutte quelle spese, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, che possono ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge (esempi: i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi al servizio sanitario nazionale).

A tutti gli oneri e spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:
- La deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- Gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sonostati sostenuti e idoneamente documentati;
- Gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono statieffettivamente sostenuti (“principio di cassa”);
- La deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti:
- se le spese sono rimborsate per intero, la deduzione non spetta; -se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata;
- se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali si è già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate vanno assoggettate a “tassazione separata”;
- La deduzione nella maggior parte dei casi può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo per cui l’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo; un’eccezione alla regola è prevista per le somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione negli anni precedenti e per le erogazioni liberali alle ONLUS o APS, per le quali è prevista la possibilità di recuperare la quota non dedotta nei periodi d’imposta successivi;
- Per talune spese, la deduzione spetta anche se sostenute nell’interesse di familiari “fiscalmente a carico” (es. contributi previdenziali ed assistenziali, contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali) mentre ad esempio per le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità, la deduzione viene riconosciuta anche quando le spese sono state sostenute nell’interesse di familiari non “fiscalmente a carico”.
Leggi anche: Gli esperti – Dichiarazione dei redditi, guida completa agli oneri detraibili
Di seguito l’elenco delle più importanti spese deducibili nel 2021 dal reddito:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, cioè i contributi dovuti alla propria cassa di previdenza quali, ad esempio, i contributi versati all’INPS da artigiani e commercianti, i contributi versati all’ENASARCO dagli agenti e rappresentanti, i contributi versati alle rispettive Casse di previdenza dai professionisti, e quelli versati per il riscatto di laurea;
- i contributi per pensioni integrative, cioè destinati a forme di previdenza complementare(sono contributi versati ad un fondo pensione che integrerà la pensione ordinaria), nel limitedi € 5.164,47;
- le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, quali l’Istituto per il sostentamento delClero, l’ente “Assemblee di Dio in Italia”, la “Tavola valdese”, la Chiesa luterana evangelica in Italia, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, l’Unione delle Comunità ebraiche Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento;
- le erogazioni liberali, in denaro o in natura, a ONLUS ed associazioni di promozione sociale, preventivamente individuate, nel limite del 10% del reddito e con un massimo di € 70.000;
- le erogazioni liberali in denaro a favore di Università, enti di ricerca, enti parco, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica;
- i contributi erogati a ONG che operano con i paesi in via di sviluppo, nel limite del 2% del reddito;
- le spese per adozioni internazionali, nel limite del 50% di quanto sostenuto;
- i contributi obbligatori versati per collaboratori domestici, nel limite di €. 1.549,37;
- le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità. Le spese di assistenzaspecifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa rese da personale qualificato addetti all’assistenza. Le prestazioni sanitarie rese alla persona da tali figure professionali, sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012). Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto,
- le somme restituite al soggetto erogatore in altri periodi di imposta, e perciò già tassate in anni precedenti;
- gli assegni periodici al coniuge e gli assegni familiari stabiliti dal giudice (rimangono esclusi gli assegni a favore dei figli).
Si tenga presente che sebbene non sia necessario allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi, questa deve essere mantenuta in originale per un periodo che va dalla presentazione al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del quale si è presentata la dichiarazione.
A cura di Pasquarosa Franchi, Dottore Commercialista, e Noemi Taglieri, Dottore Commercialista.