Da oggi 15 ottobre Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro
Scatta oggi l’obbligo del Green Pass per i lavoratori pubblici e privati sull’intero territorio nazionale. Le linee guida sono contenute nel Dpcm firmato da Draghi in materia di certificazione verde.
In particolare, in riferimento alle misure previste in caso di mancato possesso del certificato, il decreto chiarisce che “I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro – ricorda Palazzo Chigi – Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”.
Secondo i dati diffusi ieri da Ansa, con l’obbligo di Green pass le prime dosi di vaccino sono cresciute del 46% rispetto al trend atteso in assenza di obbligo. La stima si basa, a quanto si apprende dall’Agenzia, sui dati aggiornati in possesso della struttura commissariale e calcola 559.954 prime dosi in più legate alla certificazione verde. L’obbligo resterà in vigore fino al termine dello stato d’emergenza, fissato al 31 dicembre.
L’ORDINANZA A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ABRUZZESE
La Regione Abruzzo ha diramato nel tardo pomeriggio di ieri l’ordinanza a firma del presidente Marco Marsilio, in materia di regolamentazione degli ambiti dei tirocini e del Sistema Regionale di Formazione. Di seguito le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 43 in data 14 Ottobre 2021 “Emergenza epidemiologica da Covid- 19”.
Articolo 1
- Resta fermo, ai sensi del D.l. 21 settembre 2021, n. 127, l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, fatti salvi eventuali ed ulteriori provvedimenti governativi, per i soggetti che svolgono attività formativa di tirocinio curriculare ed extracurriculare di qualsiasi tipologia presso le sedi legali/operative del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, operanti nella Regione Abruzzo.
- Si applicano ai tirocinanti, per quanto compatibili, tutte le disposizioni contenute nel D.l. 21 settembre 2021, n. 127 e nelle linee guida adottate dal Governo nazionale per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.
- Il soggetto ospitante è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ed alla fine di ogni mese, rilascia una dichiarazione al soggetto promotore, nella quale attesta di aver attuato le necessarie verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori e dei tirocinanti, al fine della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dal D.l. 21 settembre 2021 n. 127.
- Nel caso i tirocinanti, impegnati in esperienze di tirocini extracurriculari di qualsiasi tipologia, comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso alle sedi del soggetto ospitante, sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio nonché al recupero dell’assenza. Il tirocinante è considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. L’obbligo del possesso e di esibizione della predetta certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Il soggetto ospitante, verificato che l’assenza del tirocinante non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.
- Nel caso di mancato possesso o di esibizione della certificazione verde COVID- 19 da parte del tirocinante, l’assenza ingiustificata concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, e pertanto non si procederà alla sua sospensione, bensì – non appena il tirocinante avrà superato il 30% di assenze ingiustificate per mancata presentazione della certificazione verde (nel caso di tirocini extracurriculari di cui alla D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018) o il 40%-50% (nei casi previsti dalle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020), si procede all’interruzione del tirocinio, per impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo e la relativa attestazione finale.
- Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19, autorizzare i tirocinanti a svolgere la propria attività formativa a distanza (smart training) sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
- In presenza di lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, atteso che l’attività formativa, sia interna che esterna, è svolta in orario di lavoro, l’apprendista, in qualità di lavoratore, deve essere in possesso della certificazione verde Covid -19 anche nel caso in cui l’attività formativa non si tenga presso l’azienda, ma presso strutture formative esterne accreditate dalla Regione.
- Non è obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19, per i discenti/allievi che accedono alle sedi formative per la fruizione della formazione di parte teorica e/o laboratoriale erogata dagli Organismi formativi accreditati dalla Regione, fatta eccezione per gli allievi dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e degli Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), come testualmente previsto dal comma 1, dell’art. 9-ter.1, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 e ss.mm.ii.
- È obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19, per il personale docente di tutti i percorsi oggetto della presente ordinanza (formazione professionale, formazione in apprendistato, ITS, IFTS e IeFP), nonché per il Presidente e per i componenti delle relative Commissioni di esame.
Articolo 2
Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nelle ordinanze richiamate in premessa in materia di tirocini extracurriculari.